Il 18 marzo 2014 sono entrati in vigore i nuovi criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale dei Ministeri della Salute e del Lavoro del 6.03.2013.
Tale decreto descrive nel dettaglio i requisiti fondamentali in grado di assicurare il livello minimo di competenza richiesto per ricoprire la figura del formatore‐docente, allo scopo di garantire la presenza contestuale di conoscenza, esperienza e capacità didattica, ritenute le 3 (tre) caratteristiche fondamentali che il formatore deve possedere.
La qualificazione dei docenti riguarda tutti i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che svolgono corsi sul territorio nazionale, regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 34 e 37 del Testo Unico Sicurezza).

 

Un prerequisito e sei criteri
In particolare, il formatore dovrà essere in possesso di un prerequisito di base – il diploma di scuola secondaria di secondo grado – e di 1 (uno) tra 6 (sei) criteri indicati nel decreto, che prendono in considerazione l’istruzione, la formazione e l’esperienza nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in 3 (tre) aree tematiche: l’area normativa/giuridica/organizzativa, quella relativa ai rischi tecnico/igienico‐sanitari e quella pertinente l’ambito relazioni/comunicazione.
I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere ugualmente la propria attività, ma solo se sono in grado di dimostrare che, alla data del 18 marzo scorso, giorno di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale, possedevano almeno uno dei criteri previsti, e se aderiscono all’obbligo dell’aggiornamento riennale introdotto dal decreto.

 

Per i DDL che formano i propri addetti, la fase transitoria durerà 2 anni
Nel regolare la fase di transizione, il decreto sottolinea che i requisiti minimi non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già approvati e messi in calendario.
Per un periodo di 2 (due) anni dall’entrata in vigore del decreto, inoltre, potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori i Datori Di Lavoro che sono in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, regolamentati dall’articolo 34 del Testo unico, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine della fase transitoria, in ogni caso, il Datore Di Lavoro che voglia svolgere direttamente l’attività formativa dovrà essere in possesso di uno dei criteri elencati nel citato decreto.