La Giustizia ha iniziato ad occuparsi di danno da stress lavoro correlato sono nel 2000, la norma relativa, contenuta nell’art. 28 del D.lgs. 81/08, è nata però solo nel 2008, e impone al datore di lavoro l’obbligo della valutazione dei rischi riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro.
Il danno derivante dallo stress da lavoro correlato è definito dalla giurisprudenza italiana come “danno esistenziale costituito dalla somma di impedimenti subiti in relazione al libero svolgimento delle attività che contribuiscono alla realizzazione individuale”, e comprende una serie di aspetti diversi, con diversa rilevanza sia civile che penale.
Danno luogo a risarcibilità del danno da stress lavoro-correlato le condotte di molestie sessuali e stalking, ma anche: le ipotesi di licenziamento illegittimo e senza giusta causa, la violazione da parte del datore di lavoro delle regole di correttezza e buona fede, la violazione del diritto del dipendente ad ottenere il trasferimento e, su tutte, la categoria residuale (ma non ancora normativizzata) del c.d. mobbing.
Permane tuttavia il problema del riconoscimento, non sempre facile, di quella che è una vera e propria patologia ma che, diversamente da un danno fisico, può non produrre segni evidenti e inequivocabili.
La mancanza di disposizioni legislative che definiscano puntualmente la condizione di stress lavoro-dipendente ed il preciso tenore degli obblighi gravanti sui datori di lavoro in materia di valutazione di tale rischio e prevenzione dei danni relativi, si è determinata solo nel corso degli anni una Giurisprudenza di merito e di Cassazione piuttosto varia in questo ambito (cfr., ad esempio: Cass. Pen. sez. IV, n. 11062/2012; Cass. Civ. sez. lav. n. 4324/2012; Cass. Civ. sez. lav. n. 5437/2011), oscillante fra diritto al risarcimento e non responsabilità del datore di lavoro soprattutto in dipendenza della natura della attività svolta.

Fonte: Il risarcimento del danno da stress lavoro correlato
(www.StudioCataldi.it)