La certificazione delle competenze

Spesso si confonde la normazione di una determinata attività o di un prodotto con la sua certificazione: in realtà la norma definisce i requisiti da rispettare e la certificazione attesta che effettivamente quella determinata attività, o quello specifico prodotto, rispetta i requisiti della norma.

La certificazione delle competenze, in particolare, assicura che determinate figure professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per i compiti assegnati.
Ha particolare valore per la corretta realizzazione di attività ad elevata criticità, per le quali la sola disponibilità di risorse strumentali e procedure operative può non essere sufficiente. Per valutare la conformità di un prodotto/servizio a una norma esistono 3 tipologie di certificazione: di prima, di seconda e di terza parte.

Una valutazione di prima parte è una valutazione della conformità eseguita dalla stessa persona o organizzazione che fornisce l’oggetto della valutazione, per esempio un prodotto. Si tratta di una autodichiarazione.

Una valutazione di seconda parte è invece eseguita da una persona o da un’organizzazione che ha un interesse da utilizzatore per l’oggetto della valutazione: è dunque la prassi di un cliente che intende verificare la rispondenza del prodotto del proprio fornitore alle specifiche richieste.

Una valutazione di terza parte, infine, è eseguita da una terza parte indipendente che dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati.

Il ruolo di Italia Impresa

La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono.
La certificazione delle competenze è una procedura eseguita da ente di parte terza che si assume l’onere di accertare l’oggettiva aderenza da parte dei soggetti richiedenti alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l’attività.

Italia Impresa è un’associazione datoriale, firmataria di CCNL depositati al CNEL e regolarmente applicati, e in quanto tale, per esplicita previsione del D.Lgs. 81/08 (art. 32, comma 4), è un soggetto formatore ope‐legis.
Con questi presupposti ha quindi titolo per certificare i docenti (formatori) segnalati dalle proprie strutture territoriali.

Italia Impresa, a tale scopo, ha regolamentato il rilascio di specifiche Attestazioni di Competenzapredisposte per uso pubblico, affinché il formatore possa esibire taledocumento e dimostrare di possedere pre‐requisiti e competenze specifiche.
La certificazione delle competenze non si basa su dichiarazioni generiche rilasciate dai richiedenti, bensì su un’attenta analisi delle evidenze oggettive, al fine di determinare gli ambiti di appartenenza e la rispondenza alle previsioni legislative: ai fini del rilascio delle attestazioni di competenza, Italia Impresa chiede l’evidenza documentale prevista per tutti i tipi di profili.

Il Consiglio Direttivo Italia Impresa ha deciso di:

1) riconoscere come validi ai sensi di legge solo i contenuti di attività formative erogate da docenti qualificati, da Italia Impresa o da Enti riconosciuti, come formatori per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi di quanto previsto nel Decreto Interministeriale 06/03/2013;

2) introdurre il processo di certificazione delle competenze dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei criteri indicati nel Decreto Interministeriale citato in premessa, e relativo alla formazione prevista dagli artt. 34 e 37 come regolati dagli accordi del 21.12.2011;

3) estendere il processo di certificazione delle competenze dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro anche per la formazione prevista dagli artt. 32 e 73 del D.Lgs. 81/08 come regolati dal D.Lgs. 195/03 e s.m.i., dall’accordo Stato‐Regioni del 26.01.2006 e s.m.i. e dall’accordo Stato‐Regioni del 22.02.2012 e s.m.i.;

4) equiparare l’attività di autore di libri/articoli a quella prevista di “esperienza come docente”, nel rispetto dell’equivalenza 14.000 battute = 1 ora di docenza;

5) che la certificazione dell’autore sia sempre esplicitamente indicata come nota a piè di pagina sia nelle brochures di presentazione di corsi che negli articoli in caso di stampa;

6) determinare la validità, espressa in anni, di ciascuna certificazione delle competenze e i relativi costi come riportato nell’allegato 1;

7) prevedere che per la certificazione delle competenze sia teoriche che pratiche necessarie per erogare i corsi previsti dall’art. 73, comma 5 sia attuato uno sconto legato al numero di macchine (allegati da III a X dell’accordo Stato‐Regioni del 22.02.2012) di cui un singolo soggetto chiede la certificazione.

QUALIFICARE I FORMATORI

QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL’ART. 73. 5 (parte pratica)

QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL’ART. 73. 5 (parte teorica)

QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL’ART. 32

QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL’ART. 34

QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL’ART. 37